Visto il passaggio della Lombardia a “zona arancione”, alcune precisazioni su come la questione impatta sulle nostre attività:
1) Scuole di Musica
Dal punto di vista dei corsi e delle lezioni, cambia poco. Gli spostamenti sono consentiti senza autocertificazione SOLO ALL’INTERNO DEL COMUNE. Ciò significa che gli allievi che risiedono nel comune possono recarsi alla scuola di musica, ma la cosa vale ANCHE per gli insegnanti. Possono quindi recarsi alla sede della scuola SOLO GLI INSEGNANTI RESIDENTI NEL COMUNE. Per gli insegnati che vengono da fuori, lo spostamento non è consentito, e non è valida nemmeno la giustificazione per motivi di lavoro. Questo perché le nostre accademie non sono SCUOLE (pubbliche o parificate) ma siamo equiparati ai circoli culturali. Inoltre l’insegnante, ove retribuito tramite art.67, E’ UN COLLABORATORE TECNICO E NON UN DIPENDENTE. Quindi l’attività della Scuola di Musica NON E’ DA CONSIDERARSI LAVORO, non è attività essenziale e non rientra nemmeno nelle attività ricreative/ludiche per i bambini, visto che non rientriamo nelle specifiche. In teoria (ma è “tirato”) è possibile lo spostamento tra comuni degli insegnanti, solo se retribuiti tramite fattura (quindi insegnanti con p. IVA). Anche in caso di eventuale ordinanza del Sindaco che consente l’attività, l’amministrazione locale ha facoltà di variare rispetto al DPCM sono in senso più restrittivo, e non può avere più valore del DPCM stesso. Quindi in caso di controllo, ordinanza o non ordinanza, i 400€ di multa si prendono lo stesso….
2) Attività delle BANDE (prove eccetera)
Anche qui non cambia niente, e resta tutto fermo, essendo vietate tutte le varie tipologie di assembramento. ATTENZIONE: EVENTUALI ORDINANZE/DISPENSE DA PARTE DEL SINDACO che permettano l’attività di gruppo, NON SONO DA CONSIDERARSI VALIDE, in quanto l’amministrazione locale ha facoltà di modificare il DPCM SOLAMENTE IN SENSO PIU RESTRITTIVO e non il contrario. Quindi se dovesse esserci un controllo dei Carabinieri o chi per essi, l’ordinanza Sindacale è da considerarsi non valida.
Vi ricordiamo che TUTTE le responsabilità in caso di mancanza, ricadono SUL PRESIDENTE, anche nel caso del rilascio di dichiarazione dell’attestazione “per motivi di lavoro” ai collaboratori art.67.
La disciplina dell’art. 67 sottintende che il collaboratore è lavorativamente inquadrato (e quindi paga le tasse) sotto altra amministrazione. Non tiriamoci la zappa sui piedi considerando i collaboratori come “lavoratori”, perché sottintenderebbe un “uso” ILLEGALE del professionista e a grane con l’INPS.
Ancora una volta, l’appello è al BUON SENSO, cercando di non “fare a gara” a chi riapre prima, ma tutelando la salute e la sicurezza dei nostri utenti e dei nostri insegnanti.